La legislazione italiana identifica una piramide di qualità rappresentata da alcune sigle, sempre presenti sull’etichette: vino da tavola (VdT), vini con Indicazione Geografica Tipica (IGT – almeno l’85% deve provenire dall’area geografica menzionata), vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) a loro volta suddivisi in vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti come DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio. I VQPRD sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un’analisi chimica ed organolettica da parte di “Commissioni di Degustazione”, appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio.I VQPRD possono essere ulteriormente identificati come:
- VLQPRD, Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata
- VSQPRD, Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
- VFQPRD, Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
A partire dai vini da tavola la produzione è sottoposta ad un insieme di norme via via più restrittive, riunite nel disciplinare di produzione, che garantiscono la qualità del prodotto. Il disciplinare di un vino, quindi, contiene un insieme di norme che indicano i vitigni utilizzabili, la zona di produzione, le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, la resa massima di uva per ettaro, la gradazione alcolica minima naturale dell’uva, colore, sapore, odore, grado alcolico minimo complessivo, acidità del vino al consumo ed eventuale periodo d’invecchiamento. Per alcuni vini di qualità il disciplinare prevede anche l’indicazione obbligatoria dell’anno di vendemmia, il cosiddetto millesimo. Le bottiglie dei vini DOCG devono essere provviste di un Contrassegno di Stato, una fascetta posta sulla chiusura in modo che debba essere strappata per poter aprire la bottiglia.
Alcuni vini VQPRD possono riportare in etichetta alcune indicazioni aggiuntive:classico: vini prodotti nella zona di più antica tradizione nell’ambito del territorio delimitato dal disciplinareriserva: vini sottoposti ad un invecchiamento più lungo di quanto normalmente previsto dal disciplinaresuperiore: vini con una gradazione alcolica maggiore rispetto a quella minima prevista dal disciplinare).
L’etichetta, oltre ad essere decorativa, ha una importante funzione legale perché contiene una serie di informazioni fondamentali che devono comparire sulla bottiglia. Si distinguono in informazioni obbligatorie e informazioni complementari, queste ultime lecite ma non indispensabili che vengono classificate come indicazioni facoltative regolamentate e indicazioni facoltative libere.
Vini da tavola
Per i vini da tavola le indicazioni obbligatorie sono:
- denominazione “Vino da Tavola”;
- nome dello stato comunitario;
- “Mélange di vini di diversi Paesi delle Comunità” per i vini prodotti con tagli provenienti da diversi paesi;
- menzione “Vino ottenuto in (nome dello stato) da uve provenienti da (nome dello stato)”;
- titolo alcolometrico in volume effettivo con tolleranza dello 0,5%;
- volume nominale indicato in litri, centilitri o millilitri del contenitore;
- nome e ragione sociale dell’imbottigliatore corredata da Comune o Frazione dove ha sede l’imbottigliatore;
- numero di codice dell’imbottigliatore, ad esempio R.I. 75/PV, ossia “Registro di Imbottigliamento segnato con il n° 75 presso l’Ufficio Repressione Frodi della provincia di Pavia; numero del lotto; la scritta “contiene solfiti”, nel caso che il vino ne contenga più di 10mg per litro;
- scritta o disegno che esortino a non disperdere il vetro nell’ambiente.
Le indicazioni facoltative “regolamentate”, sempre per i vini da tavola, sono:
- marchio;
- tipo di prodotto, in relazione al tenore zuccherino;
- colore base (ammessi solo bianco, rosso e rosato);
- termine riferito all’attività agricola dell’imbottigliatore (podere, cascina, viticoltore).
Le indicazioni facoltative “libere” costituiscono una sezione nuova e che offre molte possibilità al produttore. L’unica regola imposta, infatti, è che tutto quanto viene riportato deve essere veritiero, documentabile e non suscettibile di creare confusione nel consumatore o indurlo in errore. È importante sottolineare che nei VdT è vietato indicare in etichetta il vitigno (o i vitigni) impiegato(i) per la produzione degli stessi allo scopo di non indurre nel consumatore confusione tra i VdT e i VQPRD.
Vini ad Indicazione Geografica Tipica
Per i vini ad Indicazione Geografica Tipica le indicazioni obbligatorie sono:
- nome dell’area geografica (almeno l’85% deve provenire dall’area geografica menzionata);
- menzione “indicazione geografica tipica”;
- tutto quanto previsto per i vini da tavola.
Le indicazioni facoltative “regolamentate” comprendono:
- indicazione delle varietà di uve utilizzate o loro sinonimi (devono essere inserite in ordine decrescente di proporzione);
- annata di raccolta delle uve; menzioni tradizionali (ad esempio chiaretto, passito, novello, vivace, vendemmia tardiva) che possono variare da Paese a Paese;
- metodo di elaborazione;
- riconoscimenti, premi, medaglie, concorsi enologici;
- nome dell’azienda.
Le indicazioni facoltative “libere” per gli IGT prevedono che non possa essere menzionata una sottozona o a una zona più grande della regione determinata in quanto questa caratteristica spetta solo ai VQPRD; per il resto vale quanto previsto per i vini da tavola.
Vini VQPRD
Per i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate le indicazioni obbligatorie sono:
- nome della regione;
- indicazione di denominazione di origine controllata o denominazione di origine controllata e garantita o “vino dolce naturale”;
- si può altresì indicare la sigla DOC o DOCG o VQPRD (non sono obbligati a queste sigle Marsala, Asti e Franciacorta);
- tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Inoltre, per i vini DOC e DOCG vige sempre l’obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.
Le indicazioni facoltative “regolamentate”:
- indicazione della regione più grande di cui fanno parte;
- l’eventuale sottozona;
- l’imbottigliamento nella regione determinata;
- tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Le indicazioni facoltative “libere” comprendono tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Le ultime novità
Recentemente, in osservanza alle normative comunitarie, è stata adottata anche in Italia la seguente classificazione per i VQPRD utilizzando le sigle DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Le denominazioni di origine protetta (DOP) si classificano in:
- denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- denominazioni di origine controllata (DOC).
Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L’indicazione Geografica Tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.